Benito MUSSOLINI (1883.1945)

Pezzo firmato.

carta intestata del Duce del Fascismo

Roma. 13 febbraio 1942.

 

Raro documento firmato dal dittatore italiano che formalizza l'insediamento della sede della Commissione per la Migrazione e la Colonizzazione nel centro di Roma.

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Visto il contratto stipulato dall'Intendente di Finanza di Roma, per conto del Commissariato per le migrazione et la colonizzazione, col Cav. Di Gr. Elia Federici per l'affitto dei localo di proprietà di quest'ultimo come uso degli uffici del Commissariato medesimo;

Si precisa che il presente contratto è dovuto al fatto che è il Cav. Di Gr. Elia Federici dà in locazione al Commissariato predetto, per la durata di anni nove e per il canone annuo di L. 550.000, lo stabile di proprietà situato in Roma, Lungotevere Marzio, Via dei Somaschi e Piazza Nicosia e precisamente il primo, secondo, terzo , quarto e quinto piano della palazzina delimitata dal Lungotevere Marzio, Via dei Somaschi, Piazza Nicosia e Via Monte Brianzo con relativo cavalcavia, compresi i due appartamenti a questo soprastanti, ed inoltre le quinto et sesto piano del corpo di fabbricazione susseguente altro l' alloggio per la porta e l'adiacente seminterrato;

Il titolo dell'anzidetto canone di L. 500.000 fu determinato, venuto dalla lettera del 29 gennaio 1940. per anticipare la risoluzione dei contratti nel caso in cui l'Amministrazione sottragga la sua decisione per agevolare il pubblico servizio;

Visto il parere favorevole emesso dal consiglio di Stato nell'adunanza 21 ottobre 1941. XIX. Vista la legge et il regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Vista la legge 9 aprile 1931.X, n.358 e successive modificazioni;

DECRETO:

È approvato dal contratto così stipulato in data 2 settembre 1941. 1° maggio 1940 a tutto il 30 aprile 1949 e per il canone annuo di L. 550,000 pagabili a rate quarterestrali anticipazione scadenti il ​​1° maggio, 1° agosto, 1° novembre e 1° febbraio di ciascun anno a decorrere dalla detta data del 1° maggio 1940. XVIII.

La relativa spesa engraverà sul Capitolo 70 Residui e Capitolo 70 Competenza del balancecio del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1941.XIX-1942.XX, e per i futuri esercizi sui corrispondenti le spese di fritto, manutenzione ed adattamento locali del cennato Commissariato.

IL DUCE DEL FASCISMO. CAPO DEL GOVERNO

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Visto il contratto stipulato dall'Intendente alle Finanze di Roma, per conto del Commissario per la Migrazione e la Colonizzazione, con il Cav. Dal gr. Elia Federici per l'affitto dei locali di pertinenza di quest'ultimo ad uso degli uffici del commissario stesso.

Considerato che con il suddetto contratto il Cav. Dal gr. Elia Federici affitta l'immobile di sua proprietà sito in Roma, Lungotevere Marzio, Via dei Somaschi e Piazza Nicosia, per nove anni e per il canone annuo di L. 550.000, al suddetto Commissariato e precisamente primo, secondo, terzo, quarto e quinto piano del fabbricato delimitato da Lungotevere Marzio, Via dei Somaschi, Piazza Nicosia e Via Monte Brianzo con relativi viadotti, comprendenti i due appartamenti sovrastanti, nonché i piani quinto e sesto del fabbricato successivo oltre l'alloggio per il portiere e l'adiacente seminterrato;

Ritengo che il predetto compenso di L. 500.000 sia stato determinato, ai sensi della lettera del 29 gennaio 1940. XVIII dall'Ufficio Tecnico Tributario di Roma, il quale ha considerato anche il compenso di L. 100.000 da corrispondere al proprietario per ogni anno l'adeguata risoluzione anticipata del contratto nel caso in cui l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà nell'interesse del servizio pubblico;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio di Stato nella seduta del 21 ottobre 1941. XIX. Considerate le leggi ed i regolamenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Vista la legge 9 aprile 1931.X, n. 358, e sue successive modificazioni;

DECRETO

Il predetto contratto stipulato il 2 settembre 1941 è approvato fino al 30 aprile 1949 e per il canone annuo di lire 550.000 pagabili anticipatamente in rate trimestrali cadenti al 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre e 1° febbraio di ogni anno. la predetta data del 1 maggio 1940. XVIII.

Le relative spese saranno a carico del capitolo 70 Residui e del capitolo 70 Competenza del bilancio del Ministero delle Finanze per l'anno finanziario 1941.XIX-1942.XX, e per gli esercizi futuri sui corrispondenti costi di frittura, manutenzione e adattamento locale della suddetta Commissione.

 

 

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